Anche con le misure per contrastare il coronavirus più severe emanate oggi, il Consiglio federale si astiene dall'imporre un divieto assoluto di erogare corsi in presenza. Tuttavia, già mercoledì 9 dicembre ha apportato delle modifiche al rapporto esplicativo dell'Ordinanza Covid-19 sull'art. 6d, che descrive l'interpretazione della deroga alla formazione in presenza.
L'applicabilità della deroga è ora limitata ai corsi di formazione continua che portano a una qualifica regolamentata dallo Stato (ad es. formazione professionale superiore), al conseguimento di certificati settoriali riconosciuti o di altri diplomi e certificati socialmente importanti. Lo svolgimento dell’insegnamento presenziale presuppone che la presenza fisica sia assolutamente indispensabile.
L’insegnamento presenziale, inoltre, è ammesso anche per le formazioni continue strutturate destinate a persone che, per mancanza di competenze di base non sono in grado di partecipare alle lezioni a distanza. Restano permessi i corsi individuali così come le offerte formative che si svolgono all’aperto e per le quali si presume un numero esiguo di partecipanti.
Un divieto generale di frequenza è applicato ai corsi nel settore del tempo libero che non portano a un diploma o certificato "riconosciuto". I corsi di cucina, di ceramica e bricolage sono citati per nome.
Per la FSEA, la distinzione tra corsi di formazione continua che portano a una qualifica e altri corsi è incomprensibile. Questo regolamento prevede anche un trattamento preferenziale della formazione continua orientata alla professione rispetto alla formazione continua generale e culturale, il che non è giustificato dal punto di vista della FSEA. Per questo motivo la FSEA si è già appellata alla Confederazione per la parità di trattamento di tutti i corsi di formazione continua.