Principi politici

I principi politici definiscono come la FSEA si posiziona come associazione mantello a livello di politica della formazione. Mostrano cosa si impegna a svolgere, quale è la sua posizione rispetto a Stato e Cantoni e cosa si aspetta dall’attuazione della nuova legge federale sulla formazione continua (LFCo).

Contesto e retroscena dei principi politici della formazione

La FSEA per anni si è impegnata per una legge sulla formazione continua e al processo per il suo sviluppo. Con l’entrata in vigore della legge nel gennaio 2017 si è raggiunta una pietra miliare. Le preoccupazioni più importanti della FSEA sono riportate nella legge, in particolare per quanto riguarda la promozione delle competenze di base degli adulti. Tuttavia la LFCo non è una legge innovativa o visionaria che offre nuove prospettive alla formazione continua. Si limita a sostenere il sistema esistente, a definire il concetto di formazione continua e a indicare gli obiettivi della politica della confederazione in materia di formazione.

La domanda fondamentale ora è sul come sarà attuata la legge. La FSEA si impegna affinché tutti i principi siano inseriti nelle varie leggi speciali e che la Confederazione e i Cantoni sfruttino appieno le possibilità di finanziamento che hanno grazie alla LFCo.

Inoltre, ci sono numerose domande e preoccupazioni che non sono contemplate dalle LFCo. Anche in questi ambiti occorre l’impegno della FSEA e dei suoi soci affinché la formazione lungo tutto il corso della vita sia garantita per tutti gli adulti.

Pietre miliari della legge sulla formazione continua (LFCo)

In maggio 2006 il popolo svizzero ha approvato il nuovo articolo costituzionale sulla formazione continua. Dieci anni più tardi il Parlamento ha approvato la prima legge federale sulla formazione continua la quale è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

Articolo sulla formazione continua nella Costituzione federale

Art 64a

  1. La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.
  2. Può promuovere il perfezionamento.
  3. La legge ne determina i settori e i criteri. 

La legge sulla formazione continua

La LFCo è una legge quadro. È attuata principalmente attraverso le leggi speciali come ad esempio quella sulla formazione professionale, la legge sugli stranieri o quella sulla sicurezza sociale. La LFCo definisce la formazione continua come non formale e colloca questo settore della formazione nel sistema formativo nazionale.

I cinque principi che costituiscono la LFCo:

  • Responsabilità (art. 5)
  • Garanzia e sviluppo della qualità (art. 6)
  • Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale (art. 7)
  • Miglioramento delle pari opportunità (art. 8)
  • Concorrenza (art. 9)

La LFCo non è propriamente una legge di finanziamento ma contiene due meccanismi di sostegno:

Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua (art. 12) e la promozione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 13-16). Il finanziamento di questi due ambiti è regolato dal messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI-messaggio) che ha una durata di quattro anni.

La FSEA da decenni s’impegna per una legge sulla formazione continua. Con la LFCo è stata raggiunta una pietra miliare: la formazione continua è rappresentata nel sistema nazionale di formazione e, per la prima volta nella storia della formazione continua, la responsabilità della Confederazione nei confronti della formazione continua è chiaramente regolata. Prima le responsabilità non erano chiare ed erano condivise da più Dipartimenti e Uffici federali. Dall’introduzione della LFCo la responsabilità per la promozione della formazione continua a livello nazionale è della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

I 7 principi politici

1. Pari opportunità di accesso alla formazione continua

  • Promozione delle competenze di base (CB) degli adulti
    • Costruzione di un’offerta a livello nazionale in tutti gli ambiti delle competenze di base di tutti i cantoni e la promozione della domanda sulla base degli art. 13–16 LFCo.
    • Aumento dei mezzi finanziari per l’attuazione degli art. 13–16 della LFCo nel quadro del messaggio ERI 2021–2024.
    • Promozione e utilizzo di modelli di finanziamento orientati all’azione e al contesto (art. 14 LFCo)
    • Promozione e utilizzo delle strutture di formazione continua per la promozione delle competenze di base nelle leggi specializzate.
  • Promozione di modelli flessibili di formazione degli adulti e di orientamento nel campo della formazione di recupero.
  • Promozione di servizi di informazione e consulenza a bassa soglia.
  • Promozione della formazione continua per l’integrazione dei migranti, per l’inclusione come pure contro la povertà (art. 8 LFCo).
  • Promozione della formazione continua aziendale in particolare per i pubblici poco qualificati e specialmente nelle PMI con:
    • Informazioni e sensibilizzazioni presso i decisori nelle imprese.
    • Sviluppo e implementazione di sistemi di incentivi efficienti affinché i datori di lavoro assumano le proprie responsabilità (art. 5 LFCo)

2. Promozione della professionalizzazione

  • Sviluppo continuo e promozione del sistema FFA.
  • Promozione della messa in rete, degli scambi e del transfer di sapere tra formatori e personale specializzato della formazione continua.
  • Promozione della formazione di base e continua dei formatori che con lavorano con pubblici particolari, in particolare nell’ambito delle competenze di base.

3. Promozione di garanzia e sviluppo della qualità (art. 6 LFCo)

  • Promozione di uno sviluppo continuo e coordinato della garanzia della qualità e sviluppo della qualità nella formazione continua.
  • Sensibilizzazione degli attori in particolare gli erogatori di formazione continua sulla garanzia della qualità e il suo sviluppo.

4. Promozione di riconoscimenti e validazione della formazione informale e non formale (art. 7 LFCo)

  • Sviluppo continuo e promozione delle procedure di validazione.
  • Promozione dell’orientamento alle competenze e alla modularizzazione.
  • Introduzione di un sistema di classificazione delle qualifiche non formali. Classificazione delle qualifiche trasversali (certificati settoriali) nel quadro nazionale delle qualifiche (QNQ).

5. Sviluppo del sistema di formazione continua

  • Implementazione della LFCo nelle leggi speciali.
  • Considerazione dei processi internazionali della politica della formazione che trattano la formazione continua in particolare la conferenza mondiale della formazione continua CONFINTEA come pure l’Agenda 2030.
  • Sviluppo di modelli di finanziamento innovativi.
  • Promozione di progetti di sviluppo, ad esempio nell’ambito della digitalizzazione.
  • Promozione della ricerca nell’ambito della formazione continua (art. 11 LFCo).
  • Elaborazione dei principi attraverso l’espansione del monitoraggio e delle statistiche della formazione continua 8art. 18 e 19 LFCo)

6. Promozione del coordinamento e messa in rete

  • Istituzione di una grande conferenza sulla formazione continua, coordinamento tra Confederazione, Cantoni, partner sociali e organizzazioni della formazione continua.
  • Promozione di organizzazioni della formazione continua per l’implementazione della LFCo (art.12), rafforzamento dei mezzi di queste organizzazioni nell’ambito del messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI-messaggio) 2021–2024.
  • Promozione della messa in rete internazionale e delle collaborazioni.

7. Aumento della presenta sui media e della trasparenza nella formazione continua

  • Promozione dell’informazione sulla formazione continua.
  • Sostegno alle offerte informative e ai progetti che promuovono la trasparenza nella formazione continua.
  • Promozione di campagne come pure misure di sensibilizzazione per il grande pubblico e i “moltiplicatori”.

Contatto

Simone Rizzi
Responsabile segretariato regionale, Membro della direzione FSEA

+41 (0)91 950 84 16
simone.rizzi@alice.ch