Erogare moduli FFA
Le istituzioni che intendono erogare le formazioni del sistema modulare FFA devono avviare una procedura di riconoscimento. Le offerte proposte sono valutate secondo criteri dati.
La condizione per l’erogazione dei moduli è che i percorsi formativi rispettino i descrittivi modulari e le liste competenze/risorse date.
Un’istituzione in possesso del riconoscimento modulare del sistema modulare FFA può:
- rilasciare certificati modulari riconosciuti in tutta la Svizzera (livello 1 = Certificato FSEA)
- offrire attestazioni parziali per il conseguimento di titoli riconosciuti a livello federale (livello 2) Attestato professionale federale e livello 3 Diploma federale di responsabile
- emettere certificati modulari sulla base delle competenze richieste.
La procedura di riconoscimento: iter
Le istituzioni erogatrici possono far verificare la qualità del contenuto dei loro moduli nell’ambito delle procedure di riconoscimento modulare. In caso di valutazione positiva possono erogare i moduli FFA con i rispettivi certificati modulari e i Certificati FSEA.
Istituzione erogatrice | Sistema modulare FFA |
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Allestire una nuova offerta o verificare se l’offerta esistente è completa rispetto ai requisiti richiesti dal sistema modulare FFA Inoltrare il dossier completo (versione cartacea ed elettronica su supporto USB) a: Segretariato regionale FFA Via Besso 84 6900 Lugano-Massagno | – Informare telefonicamente o via mail – Effettuare la registrazione amministrativa del dossier – Inoltrare il dossier all’esperto/a – Allestire la fattura per l’analisi dei documenti |
– Esperto/a: verificare i documenti inoltrati, redigere un rapporto e presentare la raccomandazione – Segretariato FFA: verificare il rapporto e la raccomandazione e pronunciarsi: “provvisoriamente riconosciuto” oppure “provvisoriamente non riconosciuto” – Esperto/a: inviare all’istituzione il rapporto con i commenti, eventuali riserve e/o richieste di documenti supplementari. | |
Prendere atto del rapporto e, qualora necessario, inoltrare i documenti supplementari richiesti. | |
Fissare con l’esperto/responsabile la data per la visita all’istituzione. | |
Il riconoscimento provvisorio permette all’istituzione a identificare l’offerta con „in fase di riconoscimento“. | – Esperto/a: esaminare i documenti supplementari inviati prima della visita all’istituzione. |
Visita all’istituzione da parte dell’esperto/a ed ev. del responsabile del Segretariato FFA per la presa di contatto, l’osservazione dell’istituzione e delle attività formative (non qualificante) e la discussione del rapporto di riconoscimento. | |
Alla seconda procedura di riconoscimento: controllo dell’archivio. | |
– Esperto/a: redigere il rapporto finale con la richiesta definitiva ed eventuali riserve. | |
Prendere atto del rapporto finale e prendere posizione sul rapporto e sulla procedura. | |
Adempiere alle riserve entro la data convenuta. | |
– Sulla base del rapporto finale pronunciarsi: “riconosciuto definitivamente / non riconosciuto definitivamente” – Allestire il contratto di riconoscimento in doppia copia e inviarlo all’istituzione. | |
Firmare un esemplare del contratto e ritornarlo al segretariato. | – Archiviare i documenti. – Qualora fosse il caso: verificare le riserve. |