Il 13 gennaio 2021, il Consiglio federale ha allentato le condizioni che un’impresa deve soddisfare per ricevere il sostegno dato con i programmi per i casi di rigore. Tra le altre cose, le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 hanno dovuto chiudere la loro attività per almeno 40 giorni su ordine delle autorità, sono da considerarsi casi di rigore senza dovere dare prova di un calo della cifra d’affari. Ora è chiaro che anche gli enti di formazione continua possono beneficiare delle nuove disposizioni sui casi di rigore.
Dal 2 novembre, anche per la formazione continua, è stata vietata l’erogazione dei corsi in presenza, con poche eccezioni. Per gli enti di formazione continua che dipendono dalla formazione in presenza, questo divieto equivale a una chiusura ufficiale. Pertanto, sono ora automaticamente considerati un caso di rigore, soggetto ad altri requisiti di ammissibilità.
Dopo la decisione sui programmi per i casi di rigore, era rimasta aperta la questione riguardante la possibilità di accedere al programma da parte degli enti di formazione continua che possono continuare a generare entrate attraverso i formati online. Questa questione è stata ora chiarita dal governo federale:
Secondo le il rapporto esplicativo dell’ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore, un’impresa è anche considerata chiusa “se riduce il calo della cifra d’affari dovuto alla chiusura offrendo attività ammesse dalle autorità (ad es. un ristorante con servizio di asporto oppure un negozio che offre il servizio di ritiro di merci preordinate). Un’impresa è considerata chiusa anche se deve chiudere una parte essenziale dell’attività (ad es. un grande magazzino che vende anche prodotti alimentari)” (spiegazioni, art. 5b, cpv1)
Il divieto di erogazione dei corsi in presenza nella formazione continua è quindi da classificare in linea di principio come chiusura o chiusura parziale ai sensi dell’ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore, anche se l’ente può ancora generare entrate attraverso offerte formative online.
Si noti che, secondo l’ordinanza, è lasciato ai cantoni il compito di regolare la gestione concreta delle chiusure parziali. Per il calcolo dell’aiuto per i casi di rigore, i cantoni devono quindi tenere conto anche di quando le imprese parzialmente chiuse generano un fatturato.