«Dove si può utilizzare il logo eduQua?» 


Le richieste che giungono al segretariato eduQua possono essere molto dettagliate. Ecco la seconda parte, più approfondita, delle domande e risposte relative a eduQua. 

Le istituzioni certificate possono utilizzare il logo eduQua ovunque? 
Il logo eduQua è un marchio depositato e pertanto soggetto a condizioni d’uso definite. Tra queste è stabilito, tra l’altro, che il logo eduQua non possa essere utilizzato per contrassegnare singoli corsi di formazione né possa apparire su diplomi, certificati, attestati di partecipazione e documenti simili. eduQua certifica l’istituzione, non le sue offerte formative o i titoli rilasciati; pertanto, il logo deve essere utilizzato in modo tale da garantire una comunicazione trasparente, evitando qualsiasi malinteso riguardo al significato o all’ambito di validità della certificazione eduQua. Nei contesti in cui l’uso del logo non è consentito, le istituzioni certificate possono comunque indicare che la loro istituzione o il loro dipartimento di formazione continua è certificato eduQua (cfr. Guida, cap. 6.1 Utilizzo del logo eduQua). 

Qual è la differenza tra una certificazione eduQua e una certificazione ISO? 
Entrambe sono norme relative ai sistemi di gestione della qualità per le organizzazioni di formazione. Una differenza sostanziale è che eduQua è pensata per gli istituti di formazione continua svizzeri, mentre ISO 21001 è uno standard internazionale che si rivolge a organizzazioni di formazione a tutti i livelli. Come ISO, anche eduQua si basa sul ciclo PDCA per lo sviluppo sistematico della qualità. eduQua si ispira fortemente alla ISO 9001, soprattutto per quanto riguarda la procedura di certificazione. È quindi possibile combinare eduQua con una certificazione ISO 9001 e/o ISO 21001. In termini di documentazione e costi, la certificazione ISO è più complessa e onerosa rispetto a eduQua:2021. Per questo motivo, eduQua è adatta anche a piccoli enti di formazione continua e il marchio si è affermato presso le autorità svizzere come requisito fondamentale per ottenere finanziamenti. 

La certificazione eduQua è utile e realizzabile solo per enti di formazione continua di medie e grandi dimensioni? 
eduQua non è solo un marchio di qualità, ma anche un sistema di gestione della qualità (QMS). La norma di qualità eduQua:2021 si ispira fortemente alla norma ISO 9001. Inoltre, solo gli enti di certificazione accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero SAS sono autorizzati a rilasciare la certificazione. Per questi motivi, la struttura, i processi e i criteri di valutazione sono chiaramente definiti e vengono spesso percepiti, soprattutto dai piccoli enti di formazione continua, come molto rigidi e più adatti a grandi organizzazioni. In realtà, esistono meccanismi che tengono conto delle caratteristiche di un’istituzione, delle sue dimensioni e del volume delle offerte di formazione continua. Tra questi, la distinzione tra procedure A, B e C in base al numero di ore o l’interpretazione flessibile del requisito relativo alle «verifiche interne». Nonostante l’impegno iniziale richiesto in termini di documentazione e costruzione di un sistema di gestione della qualità, la certificazione eduQua è realizzabile anche da piccoli enti di formazione continua. Rispetto alla ISO 21001, risulta più economica e orientata alla pratica. 

Un nuovo ente di formazione continua può richiedere immediatamente la certificazione eduQua? 
La certificazione eduQua è aperta a tutti gli enti che offrono formazione continua per adulti nel mercato svizzero della formazione continua e che desiderano attestare e migliorare la loro qualità. Tuttavia, devono essere soddisfatti i requisiti di base descritti nel capitolo 3.2 del regolamento eduQua. Il requisito minimo prevede che l’ente di formazione continua abbia già esperienza e che, al momento della certificazione, abbia realizzato almeno un’offerta di formazione continua e che tale offerta sia stata valutata secondo i criteri eduQua. 

Tutti i formatori e gli accompagnatori nell’apprendimento di un ente di formazione continua devono avere un certificato FSEA affinché i criteri eduQua siano soddisfatti? 
Il criterio C1 della norma eduQua:2021 stabilisce che il personale interno ed esterno impiegato nella formazione continua deve soddisfare i requisiti professionali e di formazione degli adulti e deve quindi dimostrare di possedere qualifiche ed esperienze rilevanti. Al momento della prima certificazione, è richiesto che almeno una persona oppure il 10% dei formatori e degli accompagnatori nell’apprendimento sia in possesso di un certificato FSEA di formatore o di una qualifica analoga. Al momento della ricertificazione (al termine del ciclo triennale), l’80% dei formatori e degli accompagnatori nell’apprendimento deve soddisfare questo requisito. Esso si applica a coloro che svolgono più di 150 ore di attività di formazione o di accompagnamento didattico all’anno. Chi ha un carico annuo massimo di 150 ore, nonché il personale di formazione continua che non possiede una qualifica nella formazione degli adulti, deve essere accompagnato nella progettazione e nella realizzazione delle offerte formative da persone qualificate nella formazione degli adulti almeno al livello dell’attestato professionale federale di formatore (cfr. EduQua:2021 Norma di qualità Criterio C1). 

Cosa si intende per «qualifica analoga» al certificato FSEA di formatore/formatrice? 
Una qualifica analoga al certificato FSEA di formatore/formatrice soddisfa i seguenti requisiti: 

– Nei corsi di formazione e perfezionamento frequentati sono state acquisite competenze comparabili a quelle dei moduli per l’ottenimento del certificato FSEA di formatore/formatrice. 

– I corsi di formazione e formazione continua frequentati nel settore della formazione devono riferirsi in misura rilevante all’apprendimento e all’insegnamento con adulti. 

– La durata del percorso di apprendimento è paragonabile a quella dei moduli che portano al certificato FSEA di formatore/formatrice, ovvero circa 400 ore di apprendimento, inclusa la pratica. 

– Le persone interessate devono dimostrare di aver svolto almeno 150 ore di pratica formativa distribuite su un periodo minimo di due anni (cfr. linee guida eduQua pag. 21 e seguenti.). 

Né eduQua né la FSEA prevedono un’equivalenza istituzionale, e nemmeno l’ufficio eduQua effettua valutazioni di analogia. Tuttavia, la FSEA offre la possibilità di una validazione delle competenze che può portare al conseguimento del certificato FSEA di formatore/formatrice senza la frequenza di un corso. 

Come può un ente di formazione continua dimostrare di soddisfare i requisiti eduQua relativi ai formatori e agli accompagnatori nell’apprendimentose non dispone di certificati FSEA e deve quindi presentare qualifiche analoghe? 
Il criterio C1 richiede come documentazione i profili delle qualifiche con le qualifiche professionali e di formazione degli adulti richiesti al personale di formazione continua, nonché un elenco di tutti i formatori e gli accompagnatori nell’apprendimento interni ed esterni. L’elenco deve suddividere il personale di formazione continua in base al carico di lavoro (1-150 ore e > 150 ore all’anno) e indicare le qualifiche e l’esperienza pratica di ciascuno. Devono inoltre essere indicati gli accompagnatori che hanno una qualifica di formatore di adulti almeno a livello di attestato professionale federale e che accompagnano le persone con carichi di lavoro ridotti o privi della qualifica richiesta nell’attività formativa (cfr. Linee guida, pag. 21 e seguenti). Per i formatori e gli accompagnatori nell’apprendimento che hanno più di 150 ore all’anno ma non dispongono di un certificato FSEA, è necessario effettuare un confronto aggiuntivo. Le competenze acquisite, i contenuti didattici, i tempi di apprendimento e le ore di pratica acquisite nella formazione/formazione continua considerata «analoga» devono essere confrontati con quelli del descrittivo del modulo del certificato FSEA di formatore/formatrice, al fine di poter dimostrare una qualifica analoga. Durante l’audit, gli auditori verificano se le qualifiche e le competenze dimostrate come «analoghe» soddisfano i requisiti del criterio C1. 

Nel caso di formatori e accompagnatori nell’apprendimento che hanno poche qualifiche formali ma molta esperienza nella formazione degli adulti, l’istituzione può utilizzare il modulo «Valutazione di analogia» per integrare il confronto delle competenze e dei contenuti didattici con una dimostrazione pratica. La valutazione può essere presentata come prova di una qualifica analoga. Se un’istituzione ha difficoltà a dimostrare qualifiche analoghe, c’è sempre la possibilità di far frequentare ai suoi formatori e accompagnatori nell’apprendimento un corso FSEA. Per determinate qualifiche, come ad esempio gli insegnanti con diploma di insegnamento riconosciuto dalla CDPE, sono disponibili moduli abbreviati. In alternativa, è possibile accedere alla procedura ufficiale di validazione delle competenze che, in caso di esito positivo, consente di ottenere un certificato FSEA anche senza la frequenza un corso. 

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