A partire dal 17 febbraio 2022, non ci sono più restrizioni dovute al Corona virus per la formazione continua. I fornitori di formazione continua trovano le informazioni del governo federale qui.
D: Gli enti di formazione continua possono richiedere l’assistenza per i casi di rigore?
R: Sì. Secondo le norme federali, un caso di rigore esiste se il reddito annuo dell’ente di formazione continua nel 2020 è inferiore al 60% della media del 2018 e del 2019 a causa delle misure obbligatorie anti Covid-19. A tal fine, l’ente deve aver realizzato in media almeno 50’000 franchi di fatturato nel 2018 e nel 2019. Per beneficiare dell’aiuto occorre inoltre che l’ente di formazione fosse redditizio prima dell’epidemia di Covid-19.
Anche le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 hanno dovuto chiudere la loro attività per almeno 40 giorni su ordine delle autorità, sono da considerarsi casi di rigore senza dovere dare prova di un calo della cifra d’affari. Inoltre, si può tenere conto anche del calo della cifra d’affari registrato nel 2021.
I Cantoni sono responsabili della messa in atto dei casi di rigore ed esaminano le richieste caso per caso. Pertanto, le richieste devono essere indirizzate al Cantone in cui l’impresa aveva la sua sede legale il 1° ottobre 2020.
D: L’assistenza per i casi di rigore è valida anche per il 2022?
R: Sì, a febbraio 2022 il Consiglio federale ha emesso una nuova ordinanza relativa ai casi di rigore. Nel complesso, le condizioni per le indennità rimangono le stesse degli ultimi due anni. La novità è che possono essere conteggiate le perdite per il periodo da gennaio a giugno 2022. La base di calcolo è costituita dai costi non coperti. Il limite massimo è generalmente il 9% del fatturato annuo 2018/2019; in alcuni casi, possono essere applicati altri limiti massimi. Le grandi aziende devono anche poter dimostrare di aver preso tutte le misure di auto-aiuto possibili per proteggere la loro base di capitale.
L’ordinanza sulle indennità per casi di rigore OPCR 22 è, per il momento, limitata all’anno 2022. L’attuale termine per l’inoltro delle richieste di compensazione è il 30 giugno 2022.
Nel caso la perdita di cifra d’affari riguardasse il 2020 e il 2021, si applica l’ordinanza OPCR 2020. I cantoni sono, tuttavia liberi di applicare la nuova regolamentazione secondo la OPCR 22 anche retroattivamente al 2021.
D: Si può continuare a richiedere il “lavoro ridotto” anche dopo la fine della “situazione particolare”?
R: Sì, le aziende possono continuare a richiedere l’indennità per lavoro ridotto per i propri dipendenti a tempo indeterminato (in salari mensili e orari) fino alla fine del 2022. I collaboratori a tempo determinato non avranno più diritto all’indennità per lavoro ridotto a partire da aprile 2022.
Le domande devono essere presentate agli uffici cantonali dell’economia e del lavoro.
D: Le tasse del corso devono essere completamente rimborsate a causa di cancellazioni dovute al nuovo coronavirus?
R: Nel caso di un contratto di formazione continua fa testo il contratto bilaterale basato su prestazioni e controprestazioni che si crea tra le parti. Se il cliente ha già pagato i costi del corso, ma non può beneficiare del servizio dell’ente di formazione o non può beneficiarne completamente – per motivi non imputabili al cliente – ha diritto al rimborso o al rimborso proporzionale dell’importo pagato. L’ente di formazione può apportare precisazioni e differenziazioni al riguardo nelle sue condizioni generali di contratto. In questa situazione eccezionale, la Fondazione svizzera per la tutela dei consumatori sconsiglia di trasferire il rischio di costo “tel quel” ai partecipanti. Come indicato dalla Fondazione per la tutela dei consumatori, condizioni generali unilaterali non rappresentano solo una violazione della fiducia dei clienti, ma se formulati in modo troppo unilaterale, potrebbero anche violare la legge sull’equità.
La crisi dettata dal nuovo coronavirus rappresenta una situazione difficile per l’offerta e i fornitori di servizi di tutti i settori. Si dovrebbero quindi cercare e offrire soluzioni alternative che dovrebbero essere prese in considerazione anche dai clienti. Tuttavia, il cliente ha comunque il diritto di richiedere il rimborso dei costi del corso se la soluzione alternativa offerta non è accettabile. Questo potrebbe essere il caso se il cliente dovesse trovarsi all’estero nel periodo in cui viene riprogrammato il corso o se nelle nuove date proposte dovesse, ad esempio, sottoporsi un intervento medico già pianificato.
D: Esiste un’assicurazione per la perdita del fatturato?
R: Per ogni caso, vale la pena di verificare se esiste una copertura assicurativa per i danni dovuti a una pandemia. L’assicurazione contro le epidemie offre comunque una copertura, anche se tale assicurazione è molto costosa e quindi probabilmente solo poche aziende l’hanno stipulata. L’assicurazione per l’interruzione dell’esercizio può anche fornire una copertura per le perdite derivanti da una pandemia, ma più spesso questo fattore di rischio è escluso da tale assicurazione.
Immagine: Chalkboard