Nuove disposizioni speciali per i moduli FFA


Il divieto di erogazione di corsi di formazione continua in presenza richiede delle nuove disposizioni speciali per il sistema FFA. A partire da ora, la maggior parte dei moduli, può essere erogata completamente online. Per il modulo 2, la Commissione svizzera FFA (CS FFA), ritiene che può essere applicata l’eccezione indicata dalla Confederazione in modo che si possa continuare con la formazione in presenza.

Dal 2 novembre è di nuovo in vigore il divieto di erogare corsi in presenza per la formazione continua e per la formazione professionale superiore. Al fine di rispettare le normative federali, la CS FFA consente ora che i moduli M1, M3, M4, M5, FP, FP-C e MFC vengano erogati completamente online. Al contrario, il modulo M2 (“Accompagnare processi di formazione in gruppo“) continuerà ad essere erogato in presenza.

Le misure emanate dalla Confederazione sono meno rigide rispetto alla prima ondata di coronavirus di marzo. La relativa ordinanza prevede un’eccezione al divieto di erogazione dei corsi in presenza per “attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto”. Dal punto di vista della FSEA, in qualità di ente promotore dell’Attestato professionale federale di formatore/trice di adulti, il modulo AFP-FA-M2 richiede una formazione in presenza: con riferimento alla competenza operativa indicata nel descrittivo modulare e al profilo professionale nel regolamento d’esame. La competenza operativa del modulo M2 non può essere sviluppata attraverso una formazione online.

Per l’erogazione di una formazione in presenza secondo l’eccezione indicata nell’ordinanza, deve essere disponibile un piano di protezione che tenga conto di tutte le norme sulla distanza e sull’igiene stabilite dalla Confederazione e che fornisca anche le motivazioni per cui queste parti del corso devono essere svolte in presenza. Devono essere rispettate anche le eventuali disposizioni cantonali. I piani di protezione devono essere presentati in occasione di ogni ispezione cantonale. Se un ente di formazione giunge alla conclusione che parti di altri moduli FFA devono essere svolte in presenza e decide di applicare l’eccezione, è sua responsabilità di motivare la scelta nel piano di protezione. Va notato, tuttavia, che i singoli cantoni hanno rafforzato le loro misure e altri cantoni probabilmente decideranno di inasprirle. L’eccezione non può quindi essere applicata in tutti i Cantoni.