FAQ: le vostre domande – le nostre risposte
In questa pagina troverete le nostre risposte alle domande più frequenti su diversi temi. Cliccando su uno dei titoli potete accedere direttamente all’argomento corrispondente.
1 Prima certificazione con eduQua
Risposte di base sul label eduQua e su come ottenere una certificazione
- Cos’è eduQua?
eduQua è il label di qualità per gli istituti di formazione continua più conosciuto e più diffuso in Svizzera. Con la certificazione, gli istituti di formazione continua si impegnano a esaminare a fondo, valutare e continuare a sviluppare la qualità della loro offerta formativa. Il label eduQua rende questo impegno visibile. - Chi è responsabile di eduQua?
Il label di qualità eduQua è stato sviluppato nel 2000 su mandato della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), dell’allora Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT, oggi Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI), della Deutschschweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (DBK – Conferenza degli uffici di formazione professionale della Svizzera tedesca) e della Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA).
Il segretariato eduQua si trova presso la FSEA sin dall’istituzione del certificato eduQua. Dal 2018 la FSEA è l’unica responsabile del label di qualità. - È possibile certificare un’offerta soltanto?
eduQua è un certificato per istituti di formazione continua, non per singoli programmi formativi o persone. Possono essere certificati gli istituti di formazione continua o i dipartimenti di formazione continua di un’azienda. - Come posso far certificare il mio istituto?
Gli istituti di formazione continua che desiderano ottenere il certificato eduQua possono inoltrare una richiesta di certificazione a uno degli enti di certificazione accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS).
Il requisito minimo per la certificazione eduQua per gli istituti di formazione continua è di poter già attestare della pratica come enti di formazione.
Prima o dopo essersi annunciati presso un ente di certificazione, l’istituto redige un’autovalutazione. Dopodiché ha luogo l’audit per la prima certificazione con l’analisi dei documenti e la visita in loco da parte di una auditrice o un auditore. - Qual è il vantaggio di una certificazione eduQua?
eduQua offre vantaggi sia per l’organizzazione interna sia per i rapporti all’esterno dell’istituto. Da un lato, i criteri eduQua rappresentano un fondamento orientato alla pratica utile per la realizzazione e l’ulteriore sviluppo di un sistema di gestione della qualità idoneo. Dall’altro, con una certificazione eduQua l’istituto di formazione continua dimostra a tutti gli interessati di soddisfare i requisiti di qualità di base richiesti a un’organizzazione e a un’offerta di formazione continua nonché di continuare a sviluppare la propria qualità. Inoltre, per molti enti pubblici il label eduQua è un prerequisito per la partecipazione a procedure di richieste di finanziamenti e per l’ottenimento di questi ultimi. - Quanto costa una certificazione eduQua?
La procedura di certificazione varia a seconda delle dimensioni dell’istituto di formazione continua. Il valore determinante per la scelta della procedura è il numero di ore di apprendimento delle persone partecipanti in un anno (lezioni x partecipanti). In linea di massima, per gli istituti con meno di 25’000 lezioni x partecipanti vale un tetto massimo di CHF 4’950.-, iva e spese escluse. Agli istituti più grandi vengono presentate offerte direttamente dagli enti di certificazione. - Dove trovo i documenti relativi a eduQua?
I documenti relativi a eduQua si possono scaricare dalla pagina eduqua.ch. - Che ruolo hanno gli enti di certificazione? Possono offrire anche consulenze?
Gli enti di certificazione sono gli interlocutori degli istituti di formazione continua per quanto riguarda la procedura di certificazione. Essi controllano il rispetto dei principi, i criteri e i requisiti eduQua e che l’implementazione sia efficiente e lo sviluppo continuo. Inoltre, effettuano la ricertificazione ogni tre anni.
Gli enti di certificazione devono garantire imparzialità e obiettività e non sono autorizzati a offrire consulenza agli istituti di formazione continua.
2 eduQua:2021 – cosa è cambiato?
Le novità più importanti e i vantaggi della norma revisionata eduQua:2021
- … nella norma?
La revisione ha allineato la norma eduQua:2021 con gli attuali sviluppi e le tendenze della formazione continua e della direzione.
Negli ambiti «direzione» e «organizzazione», i nuovi criteri relativi al contesto, al trattamento dei rischi, alla gestione dei documenti e alla protezione dei dati contribuiscono ad aumentare la sostenibilità dell’istituto di formazione continua.
Per quanto riguarda le offerte, tra le altre cose, sono state considerate la diversità delle forme di apprendimento e i setting di apprendimento digitali.
La struttura della norma revisionata è chiara e orientata alla pratica. Le ripetizioni nei criteri sono state rimosse. - … nella procedura?
eduQua:2021 si rivolge agli istituti di formazione continua e alle loro offerte. La procedura è stata semplificata. È stato rimosso l’obbligo di documentare in modo dettagliato un’offerta specifica in ogni audit intermedio. Ciò riduce l’investimento necessario per preparare la documentazione. D’altra parte, è stata leggermente aumentata la durata degli audit in loco (rispettivamente, degli audit da remoto) per rispettare le direttive internazionali sulle norme di qualità. - … nei costi di certificazione?
A causa dell’aumento della durata degli audit (si veda la risposta «nella procedura») anche i costi hanno subito un aumento. Concretamente, il tetto massimo per la categoria A (fino a 25’000 lezioni x partecipanti) è ora fissato a CHF 4’950.- (spese escluse) per i tre anni della durata del certificato. Per le categorie B e C il prezzo continua a venir fissato dagli enti di certificazione. In confronto alle altre principali norme di qualità, eduQua risulta avere un costo contenuto. - Qual è il nuovo nome dei formulari D1/D2?
Il documento «D1 pagina di copertina» ora si chiama «Richiesta di certificazione». Il formulario dell’autovalutazione è stato riorganizzato e non contiene più la sigla «D2» nel titolo. Entrambi i documenti si trovano sulla pagina eduQua dedicata alla procedura di certificazione sotto «Documentazione ulteriore». - È possibile passare alla norma eduQua:2021 con un audit intermedio?
Sì, ci sono due opzioni:
– Anticipare la ricertificazione e adottare eduQua:2021: in questo modo inizia un nuovo ciclo di certificazione di tre anni.
– Effettuare un «upgrade» secondo i nuovi criteri e requisiti di eduQua:2021: con questa variante si continua con il ciclo corrente.
Potete chiarire con il vostro ente di certificazione quale sia la variante più adatta al vostro istituto.
3 Domande specifiche sulla procedura di certificazione
Le principali peculiarità della procedura di certificazione per ottenere il label eduQua:2021
- Come viene quantificato l’investimento per l’audit?
L’investimento per l’audit di certificazione e gli audit intermedi dipende dalle dimensioni dell’istituto, che sono determinate sulla base del numero di lezioni x partecipanti all’anno, e dalla sua complessità, soprattutto in relazione al numero e alla tipologia di sedi e alla varietà di offerte di formazione continua.
Trovate una panoramica di massima dei tempi di riferimento per l’audit a p. 27 del regolamento eduQua. - Come si calcola il numero di lezioni per persone partecipanti?
Per calcolare il numero di lezioni x partecipanti per anno: sommare le ore di lezione a contatto (in presenza fisica oppure online) con le ore di autoapprendimento guidato ed assegnato e le ore di autoapprendimento individuale (conteggiato al 50%) e moltiplicarle per il numero di partecipanti per tutte le offerte effettuate.
Come base di calcolo si utilizza la media delle lezioni e dei partecipanti degli ultimi 3 anni.
Una lezione corrisponde a un’ora, ovvero 60 minuti inclusi 10 minuti di intervallo. Un esempio di calcolo è contenuto nel documento Guida a p. 47. - Quali categorie di tempo di apprendimento vengono utilizzate?
eduQua identifica tre categorie di tempo di apprendimento:
– Le lezioni a contatto – in presenza fisica oppure online, con l’accompagnamento sincrono di formatrici, formatori o accompagnatrici, accompagnatori nell’apprendimento
– L’autoapprendimento guidato e assegnato
– L’autoapprendimento individuale - In che modo viene considerato l’apprendimento online nel calcolo delle ore di apprendimento?
Per il tempo di apprendimento non viene più fatta una distinzione tra tempo di apprendimento in presenza e online. Il tempo di apprendimento online o con supporto digitale è incluso nelle categorie di tempo di apprendimento elencate sopra (ad es., nelle lezioni a contatto). - Quali sono i requisiti per le auditrici e gli auditori?
Le auditrici e gli auditori eduQua devono essere in grado di dimostrare le qualifiche minime nonché un’esperienza pratica rilevante che devono essere verificate e documentate dagli enti di certificazione. Si applicano i seguenti requisiti cumulativi:
– Qualifica nel settore della formazione degli adulti
– Qualifica nel settore della direzione e dell’organizzazione
– Esperienza pratica nel campo della formazione continua
– Attività attuale nel campo della formazione degli adulti
– Competenze come auditrici e auditori
Trovate informazioni su questo tema a partire da p. 6 sul regolamento eduQua. - Le fasi della procedura sono le stesse con tutti gli enti di certificazione?
Fondamentalmente sì. Tutti gli enti di certificazione accreditati dal SAS realizzano la procedura di certificazione come previsto dal regolamento eduQua. Nella realizzazione pratica possono esserci alcune differenze. - Chi definisce quale offerta viene verificata nel controllo a campione?
Con eduQua:2021 si rinuncia alla verifica di una singola offerta in ogni audit. Ciò riduce l’investimento nella preparazione del dossier e negli audit intermedi. Tramite controlli a campione, le auditrici e gli auditori possono verificare diverse offerte. In qualità di istituti, nella documentazione e nell’audit in loco avete la possibilità di selezionare voi esempi idonei estrapolati da offerte differenti. Se desiderate far controllare una determinata offerta, potete discuterne con la vostra auditrice o il vostro auditore. - Qual è la definizione di «sito» secondo eduQua?
Con il termine «sito» si intende una parte chiaramente definita e permanente dell’istituto di formazione continua. In un sito fisico o virtuale vengono offerti programmi o unità di apprendimento. In base al regolamento (da p. 10), i siti di un istituto possono assumere diversi gradi di significato per la certificazione. A seconda del grado di autonomia e del tipo di organizzazione, i siti vengono considerati come unità di certificazione separate, come parti integranti dell’istituto o come strutture parzialmente autonome, che devono venir certificate in modo specifico con una procedura di certificazione multisito.
La decisione di come certificare i diversi siti spetta all’ente di certificazione, che prende in considerazione le indicazioni fornite nel formulario “Richiesta di certificazione”. Si veda la categoria “Prima certificazione”, domanda “Come posso far certificare il mio istituto?” - Qual è la differenza tra prima certificazione e ricertificazione?
Nel regolamento eduQua non si distingue tra prima certificazione e ricertificazione. Anche per la ricertificazione deve essere controllato l’intero istituto e la sua offerta. Tuttavia, di solito l’investimento per la documentazione per la ricertificazione è minore che per la prima certificazione.
Nell’audit in loco possono venir verificati requisiti mirati e misure di qualità pratiche adottate in determinati settori dell’offerta oppure in siti concreti. - Come può essere utilizzato il logo eduQua?
Nell’ottica della comunicazione trasparente, il logo eduQua deve essere utilizzato in modo tale che non vi siano incomprensioni relative al significato o all’ambito di validità della certificazione eduQua. Il label di qualità eduQua riconosce i fornitori di formazione continua che soddisfano i principi e i requisiti eduQua. Non costituisce un accreditamento pubblico, un riconoscimento o una convalida degli istituti di formazione continua o dei diplomi/titoli. Il certificato eduQua è valido per l’istituto di formazione continua rispettivamente per il reparto certificato. Non deve essere utilizzato per identificare singole offerte di formazione. Non è inoltre consentito l’uso del logo eduQua su diplomi, certificati, attestati di partecipazione o documenti simili (vedere le Condizioni d’utilizzo del logo eduqua). Su questi documenti è possibile fare riferimento alla certificazione eduQua dell’istituzione senza l’uso del logo eduQua. Tuttavia, deve essere evidente che a essere certificata è l’istituzione e non la singola offerta formativa. A questo scopo gli enti di formazione sono tenuti a utilizzare la seguente dicitura: «L’istituzione XY è certificata eduQua».
4 Domande specifiche sulla norma
I cambiamenti più importanti nella norma, riguardanti i termini e i nuovi criteri relativi ai principi «direzione» e «gestione della qualità»
- Quali termini sono stati cambiati nella norma e nella procedura?
I termini della norma sono stati attualizzati, precisati e uniformati. Nel glossario in appendice alla norma potete trovare brevi definizioni di tutti i termini rilevanti.
Principali cambiamenti in eduQua:2021:
– 8 principi al posto di 6 criteri
– 19 criteri al posto di 22 standard
– Distinzione tra «documenti da presentare» e «altri documenti possibili» per tutti i criteri
– Il termine «raccomandazione»: nuova proposta di miglioramento non vincolante (versioni tedesca e italiana)
– Il termine «indicazione»: informazione che segnala le potenzialità di sviluppo e i rischi, che saranno poi controllate nel prossimo audit (versioni tedesca e italiana) - In che modo eduQua:2021 supporta la «sostenibilità» degli istituti di formazione?
La parte A riguardante la direzione comprende tre nuovi criteri che supportano lo sviluppo sostenibile dell’istituto di formazione continua. Nel criterio A1 dedicato al contesto, si tratta di allinearsi al proprio ambiente e agli stakeholders.
Il criterio A5 promuove una gestione consapevole delle opportunità e dei rischi e il criterio A6 si concentra sui requisiti di base per la protezione e il salvataggio dei dati e la gestione dei documenti all’interno dell’istituto.
In questo contesto il termine «sostenibilità» non è inteso nel senso di conservazione dell’ambiente. Si veda la norma di qualità da p.17. - Come sono regolate la protezione dei dati e la gestione dei documenti dei partecipanti alla formazione?
Con la nuova norma, gli istituti devono redigere un regolamento per la protezione dei dati e il rispetto dei diritti della personalità che sia allineato con l’offerta formativa. I dati personali devono essere protetti contro la perdita e l’accesso non autorizzato. Inoltre, i partecipanti hanno il diritto di accedere a tutti i dati che li riguardano. I requisiti sono elencati nel criterio A6. Una base rilevante per questo tema è la nuova legge federale sulla protezione dei dati.
5 Documentazione per gli audit eduQua
I documenti che devono essere prodotti per gli audit e dove trovare i formulari attuali
- Qual è il senso dell’autovalutazione e come può essere sfruttata al meglio?
Nella norma eduQua:2021 viene attribuita ancora più importanza all’autovalutazione. Questo strumento permette all’istituto di formazione continua di verificare regolarmente il livello di adempimento dei principi, dei criteri e dei requisiti eduQua e anche dei requisiti e obiettivi di qualità da lui stesso formulati.
Gli istituti valutano il livello di adempimento utilizzando indicatori scelti da loro e si rifanno sia a dati e fatti sia ai risultati delle valutazioni.
L’autovalutazione è un importante strumento di gestione nel contesto del controllo e della revisione delle attività. In aggiunta all’immagine che gli istituti di formazione continua hanno di sé, grazie agli audit essi ricevono anche la valutazione esterna delle auditrici e degli auditori sul livello di adempimento dei requisiti eduQua.
L’autovalutazione è il documento di base per creare la documentazione necessaria per gli audit di certificazione eduQua e per gli audit intermedi.
Gli istituti di formazione continua possono decidere di utilizzare il formulario per l’autovalutazione messo a disposizione da eduQua oppure un proprio strumento per la valutazione e il controllo della qualità, ad es. un documento relativo ad un’altra certificazione.
L’autovalutazione deve in ogni caso comprendere tutti i criteri eduQua e mostrare lo stato attuale. - Qual è l’importanza delle tre categorie «realizzazione pratica», «integrazione istituzionale e culturale» e «effetto» negli indicatori?
Nella guida, eduQua fornisce suggerimenti su possibili indicatori per ogni criterio. Essi sono particolarmente importanti per l’autovalutazione.
Per orientarsi, si distinguono tre categorie:
– Realizzazione pratica:
In che modo e in base a quali azioni specifiche è possibile riconoscere la strutturazione e la realizzazione concreta del requisito?
– Integrazione istituzionale e culturale:
In che modo la realizzazione dei requisiti viene sancita dal punto di vista istituzionale e culturale?
– Effetto:
Da cosa si comprende che le misure di qualità adottate hanno apportato un effettivo miglioramento in aree specifiche?
In qualità di istituti di formazione continua potete selezionare gli indicatori più appropriati alla vostra situazione specifica per rendere riconoscibile l’adempimento del criterio, oppure formulare indicatori vostri. Nell’autovalutazione, per ogni criterio, potete specificare l’indicatore selezionato e la vostra valutazione del livello di adempimento.
6 Permeabilità e combinazione con altri label
La regolamentazione della permeabilità con altri label e i vantaggi che si possono ottenere combinando le procedure
- In che senso eduQua è un label che si riferisce agli istituti e cosa si intende con una norma «specifica per l’offerta»?
Grazie alla norma revisionata, eduQua si posiziona chiaramente quale label di base per gli istituti e le lore offerte in tutti gli ambiti della formazione continua. eduQua:2021 comprende i requisiti base richiesti agli istituti, alle offerte di formazione continua e ai processi di apprendimento. In alcuni ambiti della formazione continua ci sono altre norme, solitamente specifiche per un settore o una materia, che sono complementari a eduQua.
La permeabilità tra i principali label è regolamentata. Si veda la prossima domanda. - Come è regolata la permeabilità con gli altri label di qualità?
Nel processo di revisione della norma è stata anche chiarita la relazione tra eduQua e altri importanti label di qualità presenti in Svizzera.
Nel caso di certificazione combinata con IN-Qualis, è possibile far riconoscere reciprocamente la parte A «Gestione e organizzazione» di IN-Qualis:2018 e le parti A «Direzione» e B «Gestione della qualità» di eduQua:2021. Inoltre, la parte C4 «Formazione nel caso della certificazione» IN-Qualis può essere sostituita da un certificato eduQua valido.
Per quanto riguarda la certificazione combinata con il label fide, si possono utilizzare alcuni documenti di rilievo in entrambe le procedure (ad es. un concetto di formazione continua) evitando così doppie verifiche. Trovate ulteriori informazioni sulla pagina la norma eduQua sotto «documentazione ulteriore». - Quali risparmi e sinergie sono possibili combinando procedure di certificazione con label diversi
Con le procedure di certificazione combinate si riduce l’investimento per la produzione della documentazione e il tempo da dedicare agli audit. Gli enti di certificazione hanno sviluppato procedure concrete, soprattutto per la combinazione di eduQua con IN-Qualis e con le norme del sistema di gestione ISO 9001 e 21001. Trovate ulteriori informazioni sulla pagina la norma eduQua sotto «documentazione ulteriore». - Il mio istituto è già certificato con una norma ISO. Perché certificarlo anche con eduQua?
La scelta della norma di qualità adatta dipende sempre dalla situazione e dalle necessità di un istituto. La norma ISO 9001 contiene un sistema di gestione della qualità generale per le aziende di tutti i settori ed è riconosciuta a livello internazionale. ISO 21001 comprende anche requisiti specifici per i servizi alle e ai discenti, tuttavia si riferisce a tutti i livelli di formazione, non in modo specifico alla formazione continua.
Al contrario, eduQua copre i requisiti essenziali per gli istituti di formazione continua e le loro offerte in modo completo e orientato alla pratica. Inoltre, eduQua è molto ben inserito sia nel mercato sia nelle strutture di promozione pubbliche in Svizzera come label della formazione continua. Una combinazione di eduQua con una norma ISO porta importanti effetti sinergici nella procedura, si veda il documento di confronto «La relazione tra eduQua:2021 e le norme ISO» sotto «Relazione con altri label». - Esiste un label comparabile a eduQua in Svizzera o all’estero?
eduQua è il label di qualità per la formazione continua che contiene i requisiti di qualità di base per gli istituti di formazione continua, le loro offerte e i loro processi formativi. Allo stesso tempo, la norma si allinea alle condizioni quadro e al mercato in Svizzera.
Relativamente alla parte di direzione e gestione della qualità, eduQua:2021 e le norme internazionali ISO sono comparabili. Per informazioni sulle differenze tra eduQua e le norme ISO, si veda la risposta precedente.
Nei paesi limitrofi esistono norme di qualità con orientamenti differenti che sono tuttavia parzialmente equiparabili. - In che misura eduQua è riconosciuto anche a livello internazionale?
Il label eduQua è apprezzato dalle cerchie internazionali di esperti e viene spesso citato quale buona pratica per la garanzia della qualità nella formazione continua (cfr. il rapporto OECD 2021 sulla garanzia della qualità in Europa). In Austria, eduQua è riconosciuto quale base per la certificazione nazionale Ö-Cert. eduQua rappresenta un label di qualità rilevante e conosciuto nelle regioni di frontiera e per gli istituti internazionali con clientela in Svizzera.
7 Requisiti per le formatrici e i formatori
I requisiti per la qualificazione del personale di formazione continua secondo la norma
- Quali sono i requisiti generali per e gli accompagnatori, le accompagnatrici?
Gli istituti di formazione continua si assicurano che le lore offerte formative vengano sviluppate e realizzate da formatrici, formatori o accompagnatrici, accompagnatori nell’apprendimento qualificati dal punto di vista personale, tecnico e didattico.
Il personale di formazione continua impiegato:
– Deve soddisfare i requisiti professionali in materia di formazione di adulti;
– Deve dimostrare di possedere i diplomi riconosciuti, esperienze professionali e formazioni continue specifiche o di stare seguendo una formazione o una formazione continua pertinente.
I requisiti della qualifica nella formazione di adulti sono soddisfatti quando le formatrici, i formatori, come pure le accompagnatrici, gli accompagnatori nell’apprendimento con un’attività di formazione o di accompagnamento allo studio superiore alle 150 ore all’anno sono in possesso di un certificato FSEA (formatrice, formatore di adulti o formatrice, formatore di pratica*).
Le ore di apprendimento a contatto includono tutte le ore di apprendimento sincrono, in presenza o online, con l’accompagnamento diretto di formatrici, formatori o accompagnatrici, accompagnatori nell’apprendimento.
Anche una qualificazione analoga al certificato FSEA con relativa esperienza pratica viene accettata. Si veda la risposta sulle «qualifiche analoghe».
* La revisione del sistema modulare FFA attualmente in corso comporterà il cambiamento della denominazione dei titoli dei certificati FSEA. - Quali sono i requisiti generali per le formatrici, i formatori e le accompagnatrici, gli accompagnatori nel caso di una prima certificazione?
I requisiti per il personale di formazione continua sono regolamentati nel criterio C1 nella norma (da p. 26).
Per la prima certificazione vale quanto segue:
– Almeno una persona o il 10% delle formatrici, dei formatori come pure, delle accompagnatrici, degli accompagnatori nell’apprendimento con un’attività di formazione o di accompagnamento allo studio superiore alle 150 ore all’anno deve essere in possesso di un certificato FSEA (formatrice, formatore di adulti o formatrice, formatore di pratica*);
– Le formatrici, i formatori e le accompagnatrici, gli accompagnatori nell’apprendimento senza qualifiche nella formazione degli adulti, devono essere adeguatamente accompagnati da persone qualificate nella formazione degli adulti (in possesso almeno di un Attestato professionale federale di formatrice, formatore o analogo) durante la realizzazione di unità d’apprendimento.
* La revisione del sistema modulare FFA attualmente in corso comporterà il cambiamento della denominazione dei titoli dei certificati FSEA. - Quali sono i requisiti generali per le formatrici, i formatori e le accompagnatrici, gli accompagnatori nel caso di una ricertificazione?
I requisiti per il personale di formazione continua sono regolamentati nel criterio C1 nella norma (da p. 26).
Per la ricertificazione vale quanto segue:
– Almeno l’80% delle formatrici, dei formatori, e delle accompagnatrici, degli accompagnatori nell’apprendimento con un’attività di formazione o di accompagnamento allo studio superiore alle 150 ore all’anno devono
> essere in possesso almeno di un certificato FSEA (formatrice, formatore di adulti o formatrice, formatore di pratica*), oppure
> essere in possesso di un certificato analogo (si veda la risposta sulle «qualifiche analoghe»), oppure
> frequentare una appropriata formazione o formazione continua per l’ottenimento di un certificato.
– Nuovi formatori, nuove formatrici e nuovi accompagnatori, nuove accompagnatrici nell’apprendimento con un’attività di formazione o di accompagnamento dello studio superiore alle 150 ore all’anno devono essere in possesso di un certificato FSEA (formatrice, formatore di adulti o formatrice, formatore di pratica*) o analogo al più tardi dopo tre anni dall’inizio della loro attività.
– Le formatrici, i formatori come pure le accompagnatrici, gli accompagnatori nell’apprendimento senza qualifica nella formazione degli adulti e con un’attività inferiore alle 150 ore, nella realizzazione di unità d’apprendimento devono essere adeguatamente accompagnati da parte di persone qualificate (in possesso almeno di un Attestato professionale federale di formatrice/formatore o analogo) nella formazione degli adulti.
* La revisione del sistema modulare FFA attualmente in corso comporterà il cambiamento della denominazione dei titoli dei certificati FSEA. - Cosa si intende con «qualificazione analoga» al certificato FSEA?
Una qualificazione analoga al certificato FSEA formatrice, formatore di adulti o formatrice, formatore di pratica* deve soddisfare i seguenti requisiti:
– Nei corsi di formazione e formazione continua frequentati devono essere state acquisite competenze paragonabili a quelle dei moduli di un certificato FSEA.
– I corsi di formazione o formazione continua frequentati nel campo dell’istruzione devono riguardare in misura rilevante l’apprendimento e l’insegnamento agli adulti.
– L’ammontare del tempo di apprendimento è paragonabile a quello dei moduli necessari per ottenere un certificato FSEA, ovvero circa 400 ore di apprendimento inclusa la pratica.
– Le persone in questione devono aver maturato un’esperienza formativa di almeno 150 ore ripartite su almeno due anni.
Si vedano le spiegazioni nelle Guida a pag. 23.
* La revisione del sistema modulare FFA attualmente in corso comporterà il cambiamento della denominazione dei titoli dei certificati FSEA. - Cosa è una «valutazione dell’analogia»?
Per presentare un titolo analogo, potete utilizzare il modulo «Valutazione di analogia certificato FSEA formatrice, formatore di adulti» oppure «Valutazione di analogia certificato FSEA formatrice, formatore di pratica». In questa procedura, una persona responsabile, ad esempio un/a specialista interno o esterno, attesta l’analogia delle qualifiche di una formatrice o un formatore, con una visita a una situazione di insegnamento o apprendimento che viene valutata secondo criteri didattici. La persona incaricata della valutazione deve essere qualificata nella formazione degli adulti (come minimo Attestato professionale federale di formatrice, formatore o analogo). Oltre alla visita, il formatore deve dimostrare di aver frequentato una formazione o formazione continua dove ha acquisito competenze simili a quelle richieste per un certificato FSEA (si veda il formulario «Valutazione di analogia»).
* La revisione del sistema modulare FFA attualmente in corso comporterà il cambiamento della denominazione dei titoli dei certificati FSEA.
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